Domande Frequenti
File e formati
Caratteristiche di files forniti dal committente
Molto spesso ci viene detto dal cliente: “Vi do io il file” come se la maggior parte del lavoro da eseguire fosse già stata fatta. Purtroppo però i files non sono tutti uguali e sufficenti per la realizzazione di un lavoro professionale. Nella maggior parte dei casi, i files forniti dai privati sono “files immagine” scaricati da internet, che al massimo possono essere stampati nelle dimensioni di una cartolina postale. Per aiutare i meno esperti cercheremo di spiegare in modo semplificato, come devono essere i file affinchè siano utilizzabili, riducendo al minimo il nostro intervento e di conseguenza il costo del lavoro.
Risoluzione dei files immagine (raster) jpg – tif – bmp
Questi files sono composti da pixel, cioè tanti quadratini di vario colore che compongono l’immagine come in un mosaico. Questi files possono essere solo stampati e non tagliati sulla sagoma.
Più pixel compongono l’immagine migliore sarà il risultato della stampa. Se abbiamo un’ immagine con dimensioni 1200×720 come quella della BMW qui a destra (clicca sulla foto per vedere la dimensione reale) l’ingrandimento massimo che potremo ottenere, per guardare da vicino, senza penalizzare la qualità, è di circa cm. 30×17,5. Se però la nostra intenzione è di guardare questa immagine da lontano, possiamo realizzarla anche con larghezza di cm. 100, purché la guardiamo da almeno m.5 di distanza. In pratica 1200×720 significa che il lato lungo di questa foto è composto da 1200 pixel e il corto da 720. Un’immagine di 4000×3000 pixel si può ingrandire moltissimo.
Quando invece sentiamo dire: “Ho l’immagine a 300 DPI” se non si specifica quali dimensioni in cm. ha questa immagine, 300 DPI da solo non significa nulla.
Se ho un’ immagine grande come un francobollo, a 300 DPI potrò ingrandirla al massimo fino a cm. 10/15 ma se ho un’immagine di m.1×2 a 300 DPI, è un’immagine anche troppo pesante (grande) che in pratica potrò ingrandire quanto voglio senza avere problemi. Dire 300 DPI significa che sulla lunghezza di un pollice (misura inglese che corrisponde a mm.25,4) ci sono 300 pixel (uno ogni mm. 0,085).
Riassumendo: Una risoluzione di 100 DPI in dimensioni reali-finali del lavoro è più che sufficiente per la maggior parte delle realizzazioni come: striscioni, insegne, poster e gigantografie. Se si devono realizzare etichette di qualche decina di cm. è meglio una risoluzione maggiore.
Files vettoriali
I files vettoriali, a differenza dei files immagine, sono composti da linee ben definite che indicano alle macchine operatrici un percorso preciso sul quale tagliare, con tolleranze di centesimi di mm. Sono files molto più leggeri, inviabili senza problemi con posta elettronica, che possono essere ingranditi all'infinito, senza perdere qualità. Per realizzare un file vettoriale sono necessari specifici programmi di grafica professionale, come Corel Draw o Illustrator.
Questo tipo di files è indispensabile quando si devono realizzare scritte e loghi prespaziati, quindi se ci viene fornito un semplice file immagine, dovremo provvedere alla “vettorializzazione”. In questo caso, il lavoro di vettorializzazione sarà a carico del committente che al termine del lavoro ci potrà chiedere il file da conservare ed utilizzare in futuro. Noi non ci assumiamo responsabilità sull’archiviazione dei files di alcun tipo anche se pagati dal cliente.
N.B. File di word, power Point, Excel, Autocad, non sono i più adatti per lavori di produzione grafica e richiedono quasi sempre interventi da parte nostra.
Normative insegne e pubblicità
ESENZIONE per le insegne sotto i 5 mq
L’esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di esercizio beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità solo se la superficie complessiva non supera i 5 metri quadri.
In caso contrario, il tributo deve essere pagato sull’intera superficie. Lo ha chiarito il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze (ufficio del Federalismo), con la nota 11159 del 19 marzo 2007.
Per insegna di esercizio s’intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, installata nella sede dell’attività o nelle immediate adiacenze. L’insegna contiene l’indicazione del nome del soggetto o la denominazione dell’impresa che svolge l’attività. Può essere posta in risalto anche la tipologia e la descrizione dell’attività esercitata dall’impresa, con i relativi prodotti o servizi offerti alla clientela.
Se, invece, la finalità dell’insegna è quella di pubblicizzare il marchio del prodotto commercializzato, viene meno il diritto a godere dell’esenzione. In questo caso, per il Dipartimento, devono essere assoggettati a tassazione «i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio».
Queste regole, però, non valgono per tutti i casi in cui l’impresa pubblicizza i propri prodotti. Infatti, nel caso in cui il mezzo pubblicitario è esposto nelle vetrine o sulle pareti d’ingresso dell’esercizio commerciale, in base all’articolo 17 del decreto legislativo 507/93, i messaggi pubblicitari sono esenti dall’imposta se relativi all’attività esercitata e se la loro superficie complessiva non supera il mezzo metro quadrato. La dimensione massima, come indicato nella nota, deve essere riferita «a ciascuna vetrina o ingresso singolarmente considerato».
Questi criteri sono applicabili anche agli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o nelle immediate vicinanze. La nota fornisce chiarimenti anche sul rispetto dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione. La Finanziaria 2007 ha infatti fissato il termine di cinque anni per la notifica dell’accertamento che decorre dalla data in cui la dichiarazione d’inizio della pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Per individuare questo termine, si legge la nota, occorre fare riferimento «al momento appena antecedente a quello di inizio della pubblicità».
Chiunque diffonda messaggi pubblicitari, visivi od acustici, riconducibili ad attività economiche (anche occasionali) in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, è tenuto al pagamento dell’imposta e alla presentazione della relativa dichiarazione.
L’imposta si determina in base alle caratteristiche, all'ubicazione, alle dimensioni (in mq.) ed al periodo di esposizione della pubblicità che si intende realizzare.
L’avvenuto pagamento dell’imposta non esime l’interessato dal munirsi preventivamente di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previsti dalle norme e dai regolamenti in materia di pubblicità.
Queste autorizzazioni vanno richieste, nella generalità dei casi:
- All'ufficio Impianti Pubblicitari
- Al Servizio Edilizia Privata (nei casi di insegne su fabbricato)
- Al Comando Polizia Municipale (in casi particolari).
Nello specifico caso di pubblicità temporanea soggetta ad autorizzazione e imposta la dichiarazione è insita nella richiesta di autorizzazione medesima
Divieti e limitazioni
- Non è consentito esporre od affiggere materiale pubblicitario su muri, alberi, recinzioni, ecc e su spazi riservati alle pubbliche affissioni.
- La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l’apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- Fa eccezione il cosiddetto “volantinaggio porta a porta” eseguito nelle cassette postali o, con deposito del materiale negli esercizi pubblici (bar, negozi, mense, uffici ecc.) ad esclusiva disposizione dell’utenza.
- Tale forma di di volantinaggio, finalizzata ad uso personale dell’interessato, non è assoggettabile ad imposta.
- La pubblicità sonora non è consentita nel territorio del Comune di Faenza salvo casi eccezionali da autorizzare, di volta in volta, e per tempi ed orari limitati, da parte del Comando di Polizia Municipale. Esso provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione della pubblicità e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
- La pubblicità sonora è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
Documentazione
Nella dichiarazione ai fini del pagamento dell’imposta è necessario specificare:
- Ragione sociale, sede, attività, numero di codice fiscale e partita IVA del denunciante;
- Caratteristiche della pubblicità con particolare riferimento a dimensioni, luminosità, ubicazione e durata dell’esposizione della pubblicità.
Per la pubblicità fatta tramite automezzi, oltre agli elementi sopra elencati, è indispensabile il numero di targa e la portata.
Le dichiarazioni relative ad esposizioni permanenti non devono essere ripetute alla scadenza annuale.
Esse si intendono automaticamente rinnovate di anno in anno con il semplice pagamento dell’imposta entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Qualora sussistano variazioni o cessazioni di tale pubblicità, le relative denunce, ai fini della loro validità, devono essere prodotte entro il termine del 31 gennaio dell’anno di imposizione.
Nel caso di pubblicità temporanea soggetta ad autorizzazione i dati di cui alla lettera a) sono da riportare solo nella richiesta di autorizzazione stessa (vedi modulistica).
Pagamento dell’imposta
Pubblicità con superficie inferiore a 300 cm quadrati
Non sono assoggettabili ad imposta i mezzi pubblicitari che non superino la superficie di 300 cm quadrati (per esempio cm 30 x 10, 20 x 15, ecc…)
Pubblicità tramite locandine
Per le locandine da esporre a cura degli interessati nelle vetrine dei negozi o all'interno dei pubblici esercizi, è necessario recarsi, con le locandine stesse, all'ufficio Pubblicità per la presentazione della relativa dichiarazione.
Le locandine verranno timbrate dall'ufficio con apposito contrassegno nel quale son indicate le date di inizio e scadenza dell’esposizione.
Insegne d’esercizio
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Pubblicità sui veicoli
L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa.
Non è dovuta altresì per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
Per gli autotrasportatori associati in cooperative o consorzi di trasporto, l’esenzione si estende anche all'indicazione dei dati della cooperativa o del consorzio di appartenenza.
Cartelli vendesi/affittasi
Sono esenti dall'imposta i cartelli di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato e riguardanti la locazione (affitto) o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi.
Sono, invece, soggetti all'imposta sulla pubblicità i cartelli esposti in altra sede o superiori a 300 cm quadrati.
Normativa
Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;
Regolamento comunale per l’applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (delibera Consiglio Comunale n.173/5 del 10.01.2003) e successive modificazioni.